DIRITTO DEL LAVORO
Nell'ordinamento processuale italiano, il processo del lavoro segue un rito speciale introdotto con la legge 11 agosto 1973, n. 533 per la trattazione di tutte le controversie relative a rapporti di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Il rito speciale, disciplinato dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, si differenzia da quello ordinario per una maggiore celerità, per i più ampi poteri istruttori riconosciuti al giudice del lavoro, e per uno spiccato favor alla conciliazione della controversia. Il rito si ispira a principi di oralità e di concentrazione.
Campo di applicazione
Il rito speciale del lavoro si applica, innanzitutto, davanti al Giudice del lavoro nelle controversie relative a rapporti di lavoro subordinato pubblico e privato, compresi i rapporti di lavoro alle dipendenze di datori non imprenditori (es. lavoro domestico).
La controversia può riguardare qualsiasi aspetto del rapporto; in particolare, a mero titolo esemplificativo:
1. l'impugnazione dei licenziamenti;
2. l'impugnazione dei trasferimenti;
3. l'applicazione di sanzioni disciplinari;
4. la violazione delle regole relative alla costituzione del rapporto;
5. le pretese di natura retributiva (mensilità, trattamento di fine rapporto, ecc.);
6. il risarcimento dei danni conseguenti a violazioni di regole imperative (mancata fruizione di ferie, danni da infortunio, mancato versamento dei contributi previdenziali, ecc.);
7. l'inquadramento del lavoratore (attribuzione a mansioni superiori, demansionamento, ecc.);
8. la violazione degli obblighi di fedeltà e non concorrenza (art. 2105 c.c.).
Il rito speciale in oggetto si applica, inoltre, anche a controversie estranee all'ambito del rapporto di lavoro subordinato privato, quali quelle relative a:
1. rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici ed altre pubbliche amministrazioni devoluti al Giudice del lavoro (art. 409 c.p.c.; art. 63, d. lgs. n. 165/01);
2. rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione d'opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale (art. 409 c.p.c.);
3. rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.);
4. prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie (art. 442 c.p.c.);
5. contratti agrari (mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto), anche se in questo caso il Giudice competente è identificato nelle sezioni specializzate agrarie previste dalla legge n. 320/1963 (art. 409 c.p.c.);
6. locazione e comodato di immobili urbani e affitto di aziende (art. 447-bis c.p.c.), innanzi al Giudice ordinario.
Il primo grado di giudizio
Competenza
Le controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza obbligatorie dal 1999 sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro.
Il giudice del lavoro ha sede solo nel Tribunale principale del circondario.
Si tratta di una competenza esclusiva per materia, quindi il Tribunale è competente a conoscere tutte le controversie nelle materie ad esso devolute indipendentemente dal loro valore. La competenza per territorio si determina riferendosi al luogo in cui è sorto il rapporto, o quello in cui si trova l'azienda ovvero una sua dipendenza presso la quale il rapporto ha o aveva effettivo svolgimento.
Se la controversia attiene a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, ha competenza esclusiva il giudice del luogo in cui il collaboratore (o agente, o rappresentante) ha il proprio domicilio. In materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, invece, la competenza per territorio si determina in base alla residenza dell'attore.
Svolgimento del processo
La domanda si propone con ricorso, il quale deve necessariamente contenere l'indicazione del giudice, le generalità del ricorrente e del convenuto, la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, le conclusioni, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e in particolare dei documenti prodotti. Il ricorso va depositato nella cancelleria del giudice, il quale fissa con decreto l'udienza di prima comparizione nei successivi 5 giorni.
A tale udienza, che deve essere tenuta entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, le parti devono essere personalmente presenti.
Ricorso e decreto devono essere notificati entro 10 giorni al convenuto. Tra le notifica e l'udienza devono intercorrere almeno 30 giorni. Il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, pena la decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni e proporre domande riconvenzionali.
Nella memoria difensiva il convenuto deve prendere posizione in modo preciso sui fatti allegati dal ricorrente, proporre le sue difese, indicare i mezzi di prova e depositare i documenti ritenuti rilevanti.
A pena di decadenza, è tenuto a sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio e proporre le eventuali domande riconvenzionali.
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione, formulando una proposta transattiva (cfr legge 183/2010).
Il dichiarato ed espresso rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.
Se una parte non si presenta, il giudice può desumere da tale condotta “argomenti di prova” ex art. 116 c.p.c. L'interrogatorio libero non rappresenta tuttavia mezzo di prova, ma serve solo a chiarire al giudice i termini della controversia. Se la conciliazione riesce, il giudice ne redige verbale che ha efficacia di titolo esecutivo. Se non riesce, il giudizio procede, dapprima con l'esame delle questioni pregiudiziali e quindi con l’ammissione delle prove richieste dalle parti.
L'assunzione delle prove può avvenire nella stessa udienza, ma usualmente il giudice rinvia tale incombente ad un’udienza successiva. Rispetto al rito ordinario, il giudice del lavoro ha poteri più ampi, anche sotto l’aspetto istruttorio. Egli può, ad esempio, ordinare d’ufficio l’esibizione di documenti, accedere al luogo di lavoro, chiedere informazioni ai sindacati, disporre l'ammissione di qualsiasi mezzo di prova anche fuori dai limiti del codice di procedura (con l'esclusione del solo giuramento), ridurre le liste testimoniali. Esaurita l'istruttoria, se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza (art 429 cpc).
La sentenza
La sentenza è immediatamente esecutiva. L'esecutività può tuttavia essere sospesa dal giudice d'appello quando
1. l'esecuzione potrebbe comportare "gravissimo danno" al datore di lavoro (se ad agire è il lavoratore)
2. ricorrono "gravi motivi" e l’esecuzione è iniziata (se è il datore di lavoro ad agire)
3. vi sono "gravi e fondati motivi", anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti (solo per i procedimenti radicati dopo il 01.03.2006 ex art. 283 c.p.c.)
Il lavoratore può avviare l’esecuzione anche in base al solo dispositivo della sentenza, possibilità che è invece preclusa al datore di lavoro. In ogni caso in cui vi sia condanna al pagamento di somme di denaro in favore del lavoratore, il giudice deve condannare il datore anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto a quello di effettivo pagamento, salvo che non si tratti di un rapporto di pubblico impiego, essendo in questo caso dovuti solo gli interessi legali.
Il giudizio di Secondo Grado
Il grado d'appello
Contro le sentenze pronunciate dal Tribunale la parte soccombente può proporre appello, depositando ricorso nella cancelleria della Corte d'appello competente, nel termine di 30 giorni se la sentenza le è stata notificata, o in caso contrario entro sei mesi dalla pubblicazione. Il ricorso deve contenere le stesse indicazioni previste per la proposizione della domanda in primo grado, nonché la specifica indicazione dei motivi dell'impugnazione. Il Presidente della Corte nomina il consigliere relatore e fissa con decreto l'udienza di discussione, dandone quindi comunicazione all'appellante. Ricorso e decreto vanno notificati alla controparte. Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere termini non inferiori a 25 giorni. L'appellato deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza. In grado d'appello non è ammesso il mutamento della domanda, né l'introduzione di domande nuove o nuove eccezioni.
Non sono ammessi neppure nuovi mezzi di prova, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini del decidere. Nell'udienza di discussione, il giudice relatore riassume i termini della controversia, le parti discutono oralmente la causa, e infine il Collegio decide, dando lettura del dispositivo.
Le pronunce in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione secondo i principi generali in tema di impugnazioni.
Tempi processuali
Secondo i dati ISTAT del 2007, un processo del lavoro in Italia dura mediamente 949 giorni, variabili dai 1303 giorni di Catanzaro, ai 320-350 giorni di Milano, Torino e Trento, che hanno raggiunto un pieno equilibrio dei flussi, riuscendo a smaltire nell'anno le nuove pendenze aperte.
Fra gli ostacoli all'efficienza della giustizia, il limite di dieci anni all'incarico del giudice del lavoro, periodo necessario per una formazione adeguata in una delle discipline giuridiche con la più vasta giurisprudenza e necessitanti di un lungo apprendistato, al maturare del quale è obbligatorio un cambiamento di funzioni del magistrato; inoltre, la mancata istituzione degli uffici del giudice che consentirebbe di realizzare collaborazioni con delega al funzionario di lavori di più semplice realizzazione (ricerche, sentenze ripetitive, studio del fascicolo, etc.), che ha un precedente a Milano dove sono state firmate convenzioni con l'Ordine degli avvocati finalizzate alla realizzazione di stages semestrali per laureati presso i magistrati del lavoro, riconosciuti come periodi di pratica forense.
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